Indicazioni ai Consigli dell’Ordine (e agli Avvocati) per assicurare la conformità alla normativa sui “Cookie” dei siti internet di Avvocati o Studi Legali.
Consiglio Nazionale Forense (CNF): indicazioni ai Consigli dell’Ordine (e agli
Avvocati) per assicurare la conformità alla normativa sui “Cookie” dei siti internet di
Avvocati o Studi Legali.
Il 4 giugno scorso il CNF ha inviato alcune indicazioni ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine
sull’adeguamento dei siti istituzionali dei loro iscritti alla normativa sull’utilizzo dei Cookies.
La normativa, in adempimento della Direttiva 2009/136/CE, si propone di rendere
consapevoli i navigatori-utenti dei siti internet sull’esistenza in essi di cosiddetti “cookies”
(=piccoli file utili alla navigazione Internet), e di rendere possibile la scelta se continuare
ad utilizzarli o meno.
Il CNF ricorda che “…è fatto obbligo ai titolari di siti web di informare gli utenti che visitano
il sito sulle modalità di utilizzo dei cookie (informazioni immesse nel browser dell’utente
quando visita un sito web, che contengono dati diversi, come, ad esempio, il nome del
server da cui proviene, un identificatore numerico, e che vengono memorizzate, per poi
essere ritrasmesse agli stessi siti alla visita successiva)”. L’informativa dovrà innanzitutto
precisare che tipo di cookie utilizza il sito, se esclusivamente di tipo “tecnico” (finalizzati
tramite autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web, etc. a rendere più
veloce e rapida la navigazione) ovvero di “profilazione” (utilizzati per profilare e monitorare
gli utenti durante la navigazione, studiare le abitudini di consultazione del web e di
consumo allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati), gestiti
direttamente dal titolare del sito o da terze parti. Nel primo caso basterà elencare il tipo di
cookie utilizzati ed indicare le modalità di disattivazione degli stessi (pur sempre possibile,
anche se penalizzante la velocità di navigazione);nel secondo caso è invece necessario
anche acquisire il preventivo consenso degli utenti.
Dal punto di vista operativo, fatti salvi i requisiti di cui all’art. 13 del codice della privacy, è
suggerito di impostare l’informativa su due livelli di approfondimento successivi:
– una “informativa breve”, da inserire sull’home page, ed in ogni pagina che consenta
l’accesso al sito, eventualmente anche tramite un banner; integrata da
– una “informativa estesa”, alla quale si accede attraverso un link, cliccabile dall’utente.
In caso di siti contenenti anche cookie di profilazione, la richiesta di consenso deve essere
inserita nell’informativa breve. Si rammenta che il mancato rispetto della normativa in
esame comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 6.000 fino a un
massimo di 36.000 euro in caso di omessa o inidonea informativa; oppure da oppure da
10.000 a 120.000 euro in caso di utilizzo di cookie di profilazione senza il consenso
preventivo dell’utente.
Fonte: newsletter Ufficio stampa CNF
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